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R.D. 28/04/1938 n. 1165Art. 247. Alle cooperative edilizie a contributo erariale non si applicano le norme per l'inquadramento sindacale di cui al r. decreto-legge 2 marzo 1931 n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931 n. 997. Si applicano invece anche a dette cooperative le disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali previste dal r. decreto-legge 24 luglio 1936 n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937 n. 517, salvo l'esclusione contenuta nell'art. 1 (comma terzo) del decreto stesso. Art. 248. Sono applicabili alle locazioni di case economiche o popolari le norme sulla riduzione degli affitti di cui agli articoli da 1 a 6 del r. decreto-legge 14 aprile 1934 n. 563, convertito nella legge 7 giugno 1934 n. 1037. Art. 249. Sono applicabili ai soci che non abbiano ancora stipulato il contratto di mutuo edilizio individuale, le norme contenute nel r. decreto-legge 16 aprile 1936 n. 703, convertito nella legge 4 giugno 1936 n. 1340, per quanto concerne l'accertamento del reddito agli effetti dell'imposta complementare isti tuita con r. decreto 30 dicembre 1923 n. 3062. Art. 250. Per gli alloggi a proprietà individuale costruiti da società cooperative fruenti di contributo erariale, qualora i mutui all'uopo contratti vengano convertiti con riduzione dell'interesse, il beneficio della riduzione stessa spetta ai singoli assegnatari. La quota d'interesse a carico degli assegnatari non può però essere inferiore all'uno per cento; il maggiore beneficio che risulti eventual- mente dalla conversione di mutui, di cui al precedente comma, sarà computato a diminuzione del contributo erariale. Art. 251. Le norme del presente testo unico sono estese, in quanto applicabili, alle cooperative per case popolari ed economiche che esplicano la loro attività nei possedimenti e nelle colonie. PARTE SECONDA TITOLO Case popolari ed economiche nelle località colpite da terremoti. CAPO Costruzione e manutenzione. Art. 252. Il ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei comuni colpiti da terremoti: a) alla costruzione di case economiche e popolari in base a progetti tipo ap provati dal consiglio superiore dei lavori pubblici; b) alla costruzione di case di civile abitazione e per alloggi di impiegati; c) alla sistemazione delle aree circostanti ed alle indispensabili opere igieni che. Art. 253. La costruzione delle case, di cui all'art. 252, è fatta di preferenza sulle aree già occupate dallo stato per sede di ricoveri provvisori e poi trasferite ai comuni. Dette aree, comprese quelle nella città di messina già tenute in gestione dalla cessata unione edilizia nazionale, si intendono retrocesse gratui- tamente allo stato senza alcuna formalità quando siano state utilizzate od occorra utilizzarle per le costruzioni stesse. Qualora le aree siano state dai comuni temporaneamente concesse a terzi, gli eventuali oneri dipendenti dalla revoca della concessione faranno carico allo stato. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aree comprese nell'antico centro del comune di reggio calabria. Art. 254. Alla costruzione di case economiche e popolari e per alloggi degli impiegati dello stato si provvede secondo il fabbisogno determinato dal ministero dei lavori pubblici, con i fondi che vengano, di volta in volta, assegnati sulle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie. Nei comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al testo unico approvato con decreto- legge 19 agosto 1917 n. 1399, alle costruzioni stesse si provvede, inoltre, con le somme residue sull'autorizzazione di spesa di cui alla tabella allegata al r. decreto-legge 6 ottobre 1927 n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928 n. 1147, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti. Alle spese per la custodia e per i lavori di manutenzione, fino a che gli alloggi sono amministrati dal ministero dei lavori pubblici, si provvede con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del ministero stesso, salvo il disposto dell'art. 263. CAPO II Gestione ed assegnazione. Art. 255. Le case economiche e popolari sono assegnate alle persone rimaste senza tutto in dipendenza di terremoto, che siano alloggiate in baracche o in ricoveri provvisori, purchè residenti nel comune all'epoca del terremoto e non aventi titolo a mutui di favore o a contributi o a sussidi governativi, salvo quanto è disposto dall'art. 266. Si considerano come aventi titolo a mutuo o a contributo, o a sussidi governativi, agli effetti delle presenti disposizioni, anche coloro che abbiano ceduto o comunque alienato i loro diritti. Per quanto riguarda la città di messina si presumono ivi residenti all'epoca del terremoto e rimasti senza tetto, salvo accertamenti in contrario, coloro che nel 1917 erano ricoverati in baracca. A cura del podestà sono compilati gli elenchi delle persone residenti in ciascun comune, alle quali può essere fornito l'alloggio a norma del presente art. o che abbiano diritto all'assegnazione in proprietà dell'alloggio che attualmente occupano. Gli elenchi riveduti dalla prefettura sono sottoposti all'approvazione del ministro pei lavori pubblici, previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo del comune, e sono riveduti a periodi non eccedenti il biennio. Contro i provvedimenti del ministro pei lavori pubblici non è ammesso alcun gravame. Art. 256. In deroga alle disposizioni dell'art. 255 possono essere iscritti negli elenchi di cui all'art. Stesso i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi della causa fascista, purchè dimostrino di avere fissato il loro domicilio e la loro residenza nel comune anteriormente all'11 settembre 1923, e per la città di messina anteriormente al 31 gennaio 1926. Eguale beneficio spetta agli orfani di guerra che erano minorenni alla data dell'11 settembre 1924, sempre quando abbiano conservato domicilio e residenza nel comune ove era domiciliato il padre, e né essi né la madre siano proprietari di case od abbiano diritti a contributo o sussidio dello stato. Agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma si considerano proprietari di case e come aventi titolo a contributo o a sussidio anche coloro che, comunque, ne abbiano fatto cessione od alienazione. Art. 257. Le case costruite sono assegnate alle persone indicate negli elenchi, su designazione di una commissione locale composta del podestà del comune, che la presiede, del comandante locale dell'arma dei reali carabinieri e del segretario federale del partito nazionale fascista o di un suo delegato nei comuni capoluoghi di provincia, ovvero del segretario politico del fascio negli altri comuni. Sulle proposte della commissione provvede il ministro per i lavori pubblici, sentito il prefetto. Di detta commissione sono anche chiamati a far parte: a) per la città di messina: un consigliere della corte di appello designato dal primo presidente della corte medesima, l'intendente di finanza ed un de- legato per ciascuna delle associazioni nazionali dei mutilati ed invalidi di guerra e dei combattenti, designati dalle rispettive rappresentanze provinciali; b) per le altre città capoluoghi di provincia o già sedi di circondario: un magistrato ed un funzionario dell'amministrazione finanziaria designati rispettivamente dal presidente del tribunale e dall'intendente di finanza ed i de- legati delle associazioni nazionali dei mutilati ed invalidi di guerra e dei combattenti, designati come alla lettera a). Art. 258. L' assegnazione dell'alloggio è fatta di regola in proprietà: l'acquirente è tenuto al pagamento del prezzo nella misura stabilita dal ministro dei lavori pubblici. Il prezzo è ammortizzato in cinquanta annualità costanti comprensive di capitale e d'interesse al saggio dell'1 per cento. Per gli alloggi assegnati ai mutilati ed invalidi di guerra e agli invalidi e mutilati per la causa fascista il prezzo di vendita stabilito in base ai piani finanziari è ridotto del 15 per cento. Gli acquirenti possono anche liberarsi dal proprio debito versando un capita- le pari al valore attuale delle annualità di ammortamento calcolato al saggio di sconto del 7,50 per cento. Tale saggio può essere variato in più o in meno con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici. Gli assegnatari che stipulino contratto di acquisto entro tre mesi dalla data di definitiva assegnazione, avvalendosi della facoltà di cui al comma precedente, otterranno a titolo di premio un ulteriore sconto del 10 per cento sul capitale come sopra determinato. Dopo l'estinzione del debito l'amministrazione è tenuta a consentire la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile. Art. 259. Il pagamento del prezzo di riscatto calcolato a norma del quarto comma del- l'art. 258 può essere frazionato in dieci annualità eguali e consecutive comprensive di interessi al 7,50 per cento da corrispondersi in rate bimestrali o mensili con le norme indicate all'art. 261. Detta misura d'interessi può essere variata in più od in meno con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici. Nel caso di pagamento frazionato lo sconto di cui al quinto comma dell'art. 258 è ammesso limitatamente al 5 per cento del capitale occorrente pel riscatto con pagamento in unica soluzione, e l'amministrazione dello stato, a garanzia dei pagamenti rateali, iscriverà ipoteca sull'immobile ovvero manterrà in vigore quella già iscritta a suo favore fino alla totale estinzione del debito da parte dell'acquirente. Art. 260. Quando le condizioni economiche dell'assegnatario non gli consentano di acquistare la proprietà della casa, può il ministero dei lavori pubblici sentita la commissione locale di cui all'art. 257, concedere la casa in uso. I canoni d'uso vengono determinati dal detto ministero. Art. 261. La riscossione dei canoni di ammortamento, nel caso di vendita a scomputo, e dei canoni d'uso, è eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutivi dal prefetto, ed il relativo importo è versato in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata. Il pagamento deve essere fatto in 6 rate bimestrali eguali coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette. In deroga al disposto del comma precedente, il pagamento dei canoni d'ammortamento o d'uso delle case economiche e popolari del comune di messina e dei comuni della provincia di reggio calabria, a decorrere dall'1 gennaio 1933, deve essere fatto in 12 rate mensili eguali, con scadenza al giorno 28 del mese di febbraio e al giorno 30 in tutti gli altri mesi dell'anno. Il versamento dei relativi importi da parte degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali deve essere effettuato rispettivamente nei giorni 4 e 9 di ciascun mese. Analoga deroga pel pagamento dei canoni di ammortamento o d'uso delle case economiche e popolari nelle altre zone e pel versamento in tesoreria degli importi relativi può essere adottata con decreto del prefetto della provincia, sentiti l'ufficio del genio civile competente e la regia intendenza di finanza. Nel caso di vendita in unica soluzione a norma del quarto comma dell'art. 258, il prezzo dell'alloggio è versato direttamente in tesoreria dall'acquirente prima della stipula del contratto. Art. 262. Per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di acquisto di un alloggio affrancato a norma dell'art. 258, il proprietario non potrà farne alienazione se non previo nulla osta dei ministri per le finanze e per i lavori pubblici. Da parte degli aventi titolo alla assegnazione di case economiche e popolari del comune ove trovasi l'appartamento stesso, può esercitarsi diritto di prelazione. Il proprietario dell'alloggio che intenda alienarlo entro il decennio dovrà far pubblicare l'offerta nel foglio degli annunzi legali della provincia. Colui che intenda esercitare il diritto di prelazione deve notificare alla amministrazione dei lavori pubblici e all'offerente la dichiarazione autentica d'accettazione e depositare presso la cassa depositi e prestiti la somma indicata nell'offerta, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'offerta medesima nel foglio degli annunzi legali. Nel caso di più concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, decide insindacabilmente il ministro per i lavori pubblici.
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